Con la nota circolare n°18/E del 01/08/2018, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato le condizioni affinché le A.S.D. possano applicare il regime agevolativo di cui alla legge 398/91, per l’attività commerciale posta in essere .

Tra le condizioni richiamate dalla circolare, merita un approfondimento la tipologia di attività commerciale esercitata dall’associazione.

Non tutte le attività commerciali possono usufruire del regime agevolativo della legge 398/91, ma solo i proventi conseguiti in attività “connesse agli scopi istituzionali”, “strutturalmente funzionali” all’attività tipica dell’associazione.

Per l’Agenzia delle Entrate, possono rientrano nella fattispecie agevolativa eventuali proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica esercitata, la vendita di gadget pubblicitari o le sponsorizzazioni.

Si tratta, quindi, di attività commerciali che costituiscono un “naturale completamento” degli scopi specifici dell’associazione sportiva dilettantistica e che rivestono carattere accessorio all’attività istituzionale.

Continua la circolare evidenziando l’esclusione, dal regime della 398/91, di attività commerciali che non sono strettamente legate, né complementari all’attività sportiva, potendo ben essere esercitate indipendentemente da essa (quali bagno turco, idromassaggio, etc.) e tantomeno di quelle attività dirette alla vendita di beni e servizi, strutturalmente organizzate, anche con l’impiego di strumenti pubblicitari.

Viene, quindi, esclusa l’applicabilità della legge 398/91 ai ristoranti gestiti dalle ASD, sia per l’oggettiva mancanza di connessione con gli scopi istituzionali, sia per la sussistenza di un’organizzazione tale da creare una forma di concorrenza con gli operatori di mercato.

Quello che però lascia maggiormente perplessi e desta preoccupazione è la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle attività non riconosciute dal CONI.

Per l’Agenzia delle Entrate, i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI, non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali; la conseguenza di tale tesi è che tali corsi:

Tale interpretazione, estremamente gravosa se riferita (come sembra) anche alle attività svolte nei confronti dei soci, è penalizzante per tante A.S.D. che, oltre alle attività sportive riconosciute dal CONI, esercitano discipline ed espletano corsi per attività non più riconosciute dal CONI.

Si immagini una A.S.D., iscritta al registro CONI, che organizza corsi di nuoto e Yoga per i propri soci, rispettando tutti i requisiti e le condizioni di cui all’art. 148 comma 3 del d.p.r. 917/86; stando al tenore letterale dell’interpretazione dell’Agenzia, i corrispettivi specifici incassati per i corsi di nuoto saranno “decommercializzati”, mentre quelli per l’attività di Yoga(che fino ad un anno fa era attività sportiva riconosciuta, e ad oggi, nonostante i chiarimenti del CONI non può ritenersi tale), generano proventi commerciali tassabili  ordinariamente, non suscettibili nemmeno di tassazione agevolata ex l.398/91, in quanto attività “non connesse con gli scopi istituzionali”.

A parere di chi scrive l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è estremamente penalizzante e lascia forti dubbi di conformità alla normativa in vigore.

La connessione con gli scopi istituzionali dovrebbe trovare fondamento nello statuto associativo e non semplicemente nel riconoscimento CONI; se il CONI delibera di variare l’inquadramento di una disciplina (da riconosciuta a non riconosciuta ai fini sportivi)non per questo dovrebbe venir meno la connessione con gli scopi istituzionali dell’Ente e quindi, a  cascata la stessa disciplina, prima completamente detassata,  diventare commerciale, da tassare in via ordinaria (senza nemmeno i benefici della legge 398/91).

Con la forte riduzione delle discipline riconosciute dal CONI, in atto già dallo scorso anno, ci si può solo augurare un chiarimento ulteriore, sul punto, da parte dell’Agenzia delle Entrate e che la stessa riveda la problematica, sgombrando il campo dalle perplessità e preoccupazioni generate nei confronti delle A.S.D ,iscritte al Registro CONI, che esercitano, “istituzionalmente”, sia attività riconosciute che attività non più riconosciute.