A cura di Alessio Silvestri

Con l’ordinanza n.23228 del 4 Ottobre 2017, la Corte di Cassazione sez.VI ha stabilito la necessità  di estendere il diritto di voto per le assemblee associative ai soci minori d’età.
La Corte ha analizzato il caso di un’Associazione Sportiva Dilettantistica che sosteneva di aver rispettato i criteri della “democraticità della vita associativa” (art. 148 comma 8 del TUIR) necessari per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti.
I supremi giudici hanno rigettato tale tesi poichè l’ASD in esame non prevedeva all’interno del proprio statuto il diritto di voto dei soci minorenni, ledendo di conseguenza un diritto fondamentale quale espressione della partecipazione attiva alla vita associativa.
In altre parole, tutti i soci hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale. (ex art. 320 c.c.)
Tale ordinanza apre nuovi scenari per tutte quelle associazioni la cui compagine è costituita prevalentemente da ragazzi minorenni laddove, come consuetudine, venisse limitato il diritto di voto ai soli soci maggiorenni all’interno degli statuti sociali.
Alla luce di quanto appena detto bisognerebbe interrogarsi sulla necessità di adeguare gli statuti non conformi al principio di diritto sancito dalla Cassazione. Ad ogni modo, appare opportuno estendere la convocazione alle assemblee anche al genitore del socio minore, conferendogli cosi diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato, indipendentemente dalle previsioni statutarie.

 

Fonte: www.aics.it